Art. 5.
(Organizzazione).

      1. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e può richiedere l'ausilio delle Forze dell'ordine per le sue indagini.
      2. L'ufficio del Garante è finanziato da un «Fondo speciale» istituito in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.